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D.M. 22/10/20072. I gruppi devono essere contornati da un'area avente profondità non minore di 3 m priva di materiali o vegetazione che possano costituire pericolo di incendio. 3. Qualora l'installazione sia prevista sulla copertura dell'edificio, i gruppi devono poggiare su strutture, portanti e separanti, aventi una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120. Capo III Installazione in locali esterni 1. I locali devono essere ad uso esclusivo del gruppo e dei relativi accessori e realizzati in materiali di classe 0 di reazione al fuoco ovvero classe A1, A1FL, A1L, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2005 n. 73. Inoltre, essi devono soddisfare i requisiti di ubicazione richiesti dal titolo II, capo I. 2. Le dimensioni dei locali devono rispettare quanto previsto al capo IV, comma 1, lettera c); le aperture di ventilazione non devono essere inferiori a quelle stabilite al capo IV, comma 1, lettera f). 3. Qualora i locali siano realizzati sulla copertura dell'edificio, i gruppi devono poggiare su strutture portanti e separanti aventi una resistenza al fuoco non inferiore a REI 120. 4. L'accesso ai locali esterni può avvenire, oltre che direttamente dall'esterno, anche dai locali comuni interni del fabbricato servito, secondo le modalità previste nel successivo capo IV, comma 1, lettera d). Capo IV Installazione in fabbricati o strutture destinati anche ad altro uso o in locali inseriti nella volumetria del fabbricato servito 1. Il locale deve avere le seguenti caratteristiche: a) Attestazione. 1. Almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, deve essere confinante con spazio scoperto o strada pubblica o privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine ad uso esclusivo, di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l'aerazione e larga non meno di 0,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o su strada scoperta. 2. Se la parete è attestata su intercapedine, questa deve essere ad esclusivo servizio del locale dove è installato il gruppo; è ammesso che tale intercapedine sia anche a servizio dei locali in cui sono installati i relativi accessori compresi i quadri elettrici; deve avere larghezza minima non inferiore a 0,60 m e, al piano grigliato, sezione netta non inferiore ad una volta e mezzo la superficie di aerazione del locale stesso. Quando l'intercapedine immette su cortile, questo deve presentare i requisiti fissati al precedente capoverso. 3. Se la parete è attestata su terrapieno, il dislivello fra la quota del piano di campagna ed il soffitto del locale deve essere almeno di 0,60 m, onde consentire la realizzazione di aperture di aerazione. Dette aperture dovranno immettere a cielo libero ed avere altezza non inferiore a 0,50 m. b) Strutture. 1. Le strutture orizzontali e verticali devono avere una resistenza al fuoco di almeno R/REI-EI 120. c) Dimensioni. 1. L'altezza libera interna dal pavimento al soffitto non deve essere inferiore a 2,50 m con un minimo di 2,00 m sottotrave. 2. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e dei relativi accessori e le pareti verticali ed orizzontali del locale, nonchè le distanze tra i gruppi installati nello stesso locale, devono permettere l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto prescritto dal costruttore del gruppo. d) Accesso e comunicazioni. 1. L'accesso al locale può avvenire: direttamente dall'esterno da spazio scoperto; tramite disimpegno aerato dall'esterno con aperture di aerazione non inferiori a 0,30 m2 realizzate su parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta o su intercapedine antincendio, oppure a mezzo di condotto realizzato in materiale incombustibile di sezione non inferiore a 0,10 m2 atto a conseguire una adeguata ventilazione del locale di disimpegno. La struttura e le porte del disimpegno devono avere resistenza al fuoco non inferiore a REI 60'; da intercapedini antincendio per l'accesso esclusivo al locale stesso e ad eventuali locali accessori, nelle quali non è consentita l'installazione di apparecchiature di qualsiasi tipo; 2. Indipendentemente dall'inserimento o no nella volumetria dell'edificio, per impianti installati in edifici destinati, in tutto o in parte, a cinema, teatro, sale di riunione, scuole, chiese, ospedali e simili, nonchè alle attività di cui ai punti 51, 75, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 indicati nel decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982 n. 98, o edifici aventi altezza antincendio superiore a 24 m, l'accesso al locale deve realizzarsi direttamente da spazio scoperto oppure da intercapedine antincendio a servizio esclusivo del locale stesso. 3. Il locale non deve avere apertura di comunicazione diretta con locali destinati ad altri usi; sono consentite le aperture verso locali destinati ad accogliere quadri elettrici di controllo e manovra, a servizio del gruppo. e) Porte. 1. Le porte del locale devono essere apribili verso l'esterno, incombustibili e munite di congegno di auto-chiusura. Quelle che si aprono verso i locali di cui alla precedente lettera d), punto e 3, devono essere REI 120. f) Ventilazione. 1. Le aperture di aerazione, da realizzarsi sulla parete di cui al capo IV, comma 1, lettera a), devono avere una superficie non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale e comunque non inferiore a 0,10 m2 per impianti di potenza elettrica fino a 400 kW; per gli impianti di potenza elettrica superiore a 400 kW, la superficie minima è calcolata come segue: 12,5 cm2 per ogni kW di potenza elettrica installata. Per i locali interrati le superfici suddette sono maggiorate del 25%. 2. Per gruppi alimentati a G.P.L., la superficie di ventilazione deve essere non inferiore a 1/20 della superficie in pianta, di cui il 50% distribuita in basso a filo pavimento. Titolo III GRUPPI Capo Generalità 1.1. Marcatura CE. 1. Il gruppo, se soggetto alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, recante il regolamento per l'attuazione delle direttive n. 89/392/CEE n. 91/368/CEE n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, deve essere dotato di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità; in tal caso l'utilizzatore è tenuto ad esibire copia della dichiarazione CE di conformità ed il manuale di uso e manutenzione, ai fini dei controlli dell'organo di vigilanza. 2. I dispositivi e i materiali accessori devono essere certificati secondo le normative vigenti. Capo II Alimentazione dei motori Sezione I Alimentazione a gas 1.1. Alimentazione. 1. L'alimentazione del gruppo elettrogeno può avvenire da deposito gas, da condotta interna di stabilimento o condotta derivata da cabina di riduzione; la pressione di alimentazione non deve superare il valore di 50 kPa. 1.2. Dispositivi esterni di intercettazione. 1. Deve essere previsto un dispositivo manuale di intercettazione in posizione facilmente e sicuramente raggiungibile ed adeguatamente segnalata. 2. Inoltre deve essere previsto un dispositivo a comando elettrico e ripristino manuale che consenta l'intercettazione del gas in caso di emergenza. 3. Entrambi i dispositivi devono essere posizionati all'esterno del locale gruppo elettrogeno. 1.3. Tubazioni. a) Impianto interno. 1. L'impianto interno di alimentazione deve essere realizzato in acciaio e posizionato a vista; in caso di attraversamento di muri deve essere posto in guaina sigillata verso la parete interna del locale. 2. Esso non deve presentare prese libere. b) Prove di tenuta. 1. Prima di mettere in servizio l'impianto di distribuzione interna del gas, si deve verificarne accuratamente la tenuta; l'impianto deve essere provato con aria o gas inerte ad una pressione pari almeno al doppio della pressione normale di esercizio. 2. Tale prova deve essere estesa sia alla tubazione rigida che alla tubazione flessibile. c) Tubazioni flessibili. 1. Il collegamento tra gruppo elettrogeno e terminale dell'impianto di alimentazione dovrà essere realizzato con un tratto di tubo metallico flessibile, con caratteristiche adeguate alla pressione di esercizio. 1.4. Regolatori di pressione. 1. I regolatori di pressione, sistemati all'interno del locale, possono essere muniti di valvole di sicurezza. Se muniti di valvole di sicurezza, queste devono avere un tubo di sfogo con l'estremità posta all'esterno del locale o dell'edificio a non meno di 1,50 m da qualsiasi apertura o presa d'aria. 1.5. Dispositivi di sicurezza. 1. L'installazione deve prevedere almeno i seguenti dispositivi: a) un dispositivo automatico di arresto del motore, per bassa o alta pressione del gas di alimentazione; b) all'interno del locale un rilevatore di presenza gas che deve comandare l'intercettazione del gas all'esterno del locale; c) un dispositivo di arresto del gas a motore fermo. Sezione II Alimentazione a carburante liquido 1.1. Sistema di alimentazione. 1. Il gruppo può essere alimentato direttamente dal serbatoio di deposito o attraverso un serbatoio incorporato o di servizio. L'alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio deve avvenire per circolazione forzata. 1.2. Serbatoio incorporato. 1. Ciascun motore non può avere più di un serbatoio incorporato anche diviso in più setti; il serbatoio deve essere saldamente ancorato all'intelaiatura, protetto contro urti, vibrazioni e calore. 2. La capacità del serbatoio incorporato non può eccedere i 2.500 l nel caso di carburante di categoria C; nel caso di alimentazione con carburante di categoria A o B, la capacità del serbatoio non può eccedere i 120 l. 1.3. Serbatoio di servizio. 1. La capacità del serbatoio di servizio, realizzato con materiale incombustibile, non deve essere superiore a 2.500 l per carburanti di categoria C e 120 l per carburanti di categoria A o B. 1.4. Alimentazione del serbatoio incorporato o di servizio. 1. Il presente paragrafo si applica per serbatoi incorporati o di servizio non alimentati dal serbatoio di deposito. Il rifornimento deve avvenire a gruppo fermo; nel caso di gruppi con serbatoi di capacità superiore a 120 l, installati nella volumetria dei fabbricati, tale rifornimento deve avvenire tramite sistema di tubazioni fisse aventi origine all'esterno di edifici; tali serbatoi devono essere dotati di valvola limitatrice di carico al 90% della capacità dei medesimi. Quando il gruppo è alimentato con carburante di categoria C da serbatoio incorporato di capacità inferiore a 120 l, il rifornimento del serbatoio è consentito con recipienti portatili del tipo approvato secondo la vigente normativa. 1.5. Capacità complessiva dei serbatoi interni al locale di installazione. 1. La capacità complessiva dei serbatoi incorporati o di servizio installati all'interno del locale in cui sono ubicati i gruppi, non può essere superiore a 2500 l. nel caso di carburante di categoria C o 120 l. nel caso di carburante di categoria A o B. 1.6. Serbatoi di deposito. 1. Per i serbatoi, interrati o fuori terra, all'interno o all'esterno di edifici, si applica la disciplina di cui al decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2005 n. 116. 2. I serbatoi di deposito di carburante delle categorie A e B non possono essere sistemati entro locali o su terrazzi. L'installazione di detti serbatoi è disciplinata dalle norme di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1934 n. 228. 1.7. Dispositivi di controllo del flusso del carburante. 1. Nel caso di utilizzazione di serbatoio di deposito, a quota uguale o inferiore a quella del gruppo, i serbatoi incorporati o di servizio devono essere muniti di una tubazione di scarico del troppo pieno nel serbatoio di deposito. Tale condotta deve essere priva di valvole o di saracinesche di qualsiasi genere e non presentare impedimenti al naturale deflusso verso il serbatoio di deposito. |
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